VISURA PROTESTI: COS'E' E DOVE SI RICHIEDE

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Il Protesto è un atto pubblico eseguito da parte di un Pubblico Ufficiale che attesta il mancato pagamento, nel termine stabilito, di una cambiale, di un assegno bancario e postale, di una tratta. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali. L'elevazione del protesto è oggetto di pubblicità al fine di estendere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali.

Tempi di elevazione del protesto

• cambiale

La banca consegna al pubblico ufficiale il titolo non pagato il pomeriggio successivo al giorno della data di scadenza, il quale ha tempo 24 ore dalla consegna per procedere ad elevare il protesto.

• assegno

8 giorni se l'assegno è emesso sullo stesso comune dell'agenzia della banca dove è aperto il conto, 15 giorni se è emesso su un comune diverso da quello dell'agenzia della banca dove è aperto il conto.

Dove vengono pubblicati

Dal 2001 i protesti vengono pubblicati nel registro informatico dei protesti della Camera di Commercio istituito con Legge 15.11.1995, n. 480. Tale registro contiene i protesti non cancellati, per il periodo massimo di cinque anni dalla loro pubblicazione, in base all'art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316.

Quando vengono pubblicati

Il pubblico ufficiale trasmette in via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, l'elenco dei nominativi protestati, entro il primo giorno di ogni mese. La pubblicazione da parte della Camera di Commercio avviene entro i primi dieci giorni del mese per i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio entro i primi dieci giorni di Aprile vengono pubblicati i protesti levati dal 27 Febbraio al 26 Marzo).

Dove si esegue la consultazione

L'accesso al registro dei protesti è consentita presso gli sportelli della Camera di Commercio, anche telematici come Telemaco, oppure attraverso i siti web dei distributori ufficiali autorizzati da Infocamere. La consultazione avviene tramite la richiesta di una visura protesti che riporta, in caso di esito positivo, la data di elevazione e di iscrizione nel registro, il tipo di effetto (cambiale/assegno), l'importo, il motivo del mancato pagamento, l'eventuale cancellazione, ecc.

Ricerca consentita a tutti senza limitazioni

La consultazione del Registro informatico dei protesti è consentita a chiunque in quanto trattasi di dati ufficiali di natura pubblica. E' possibile eseguire una visura protesti online su persone fisiche, imprese e altre tipologie di soggetti giuridici, sia con riferimento al proprio nominativo che a quello di terzi.

Per quanto tempo rimane traccia del protesto

I protesti elevati rimangono iscritti per cinque anni dalla data di pubblicazione, a meno che, nel frattempo, non ne venga ordinata la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o da parte del Tribunale.

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